Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Piemonte - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione degli alloggi e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irragionevolezza della disciplina alla luce delle successive modifiche legislative in materia di canoni locativi - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Sono infatti irragionevoli le disposizioni che, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi o, specularmente, della verifica della sussistenza delle condizioni per la declaratoria di decadenza dalla stessa, determinino il valore dei cespiti immobiliari di cui sia titolare l'interessato all'assegnazione o l'assegnatario, facendo riferimento a norme della legge n. 392 del 1978 che, in quanto modificate o abrogate, appaiono espressione di una impostazione di fondo ormai superata.
- V., in senso analogo, le citate sentenze n. 299 e n. 176/2000, nn. 135 e 334/2004.