Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Esclusione dei soggetti che non sono parti del giudizio a quo, né portatori di un interesse differenziato - Deroghe - Titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio - Differenze rispetto agli amici curiae. (Classif. 111002).
Ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, sicché all'intervento non sono legittimati i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, né portatori di un interesse differenziato, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall'esito di tale giudizio. (Precedenti: S. 15/2023; S. 14/2023; S. 263/2022; S. 31/2022).
La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (Precedente: S. 15/2023).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dall'Associazione malati emotrasfusi e vaccinati, AMEV, nel giudizio avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992. Con ogni evidenza, l'AMEV, oltre a non essere parte del giudizio a quo, non vanta un interesse differenziato, esposto in modo diretto al relativo esito. Ne è pertinente l'istanza di autorimessione formulata dall'interveniente riguardo all'art. 5 delle Norme integrative, che non viene qui in specifico rilievo).