Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata istituzione di un fondo con vincolo di destinazione a gestione centralizzata incidente in materia di competenza regionale - Riconducibilità degli interventi finanziati con il fondo anche ad ambiti di competenza statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e alle relative norme di attuazione, nonché - in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione. Detto fondo, infatti, non riguarda soltanto materie regionali, ma anche materie di esclusiva competenza statale. A tal proposito, è sufficiente rilevare che tra gli obiettivi prioritari del «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) sono previsti «l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese», che rientra nella tutela della concorrenza, e la tutela ambientale, entrambe materie di competenza statale, nonché il rafforzamento dell'istruzione, materia nella quale spetta allo Stato in via esclusiva la determinazione delle norme generali.