Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Modalità di attuazione degli interventi - Gestione centralizzata nonostante la presenza di competenze statali e regionali concorrenti - Necessità di integrare la disposizione censurata mediante la previsione di idonei strumenti per garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. La disposizione censurata prevede che il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE «è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario». Orbene, considerato che tra gli obiettivi del Piano ve ne sono alcuni che possono essere perseguiti con interventi in materie di competenza statale e altri in materie per le quali è prevista la competenza, quantomeno concorrente, delle Regioni, quali la crescita e l'occupazione, nonché la tutela della salute, la disposizione censurata omette di prevedere un idoneo modulo concertativo a salvaguardia delle competenze regionali.
- Per fattispecie analoghe, v. citate sentenze n. 242, n. 219, n. 50/2005.
- Sulla discrezionalità del legislatore a ricercare, in casi analoghi, il mezzo concertativo più idoneo, v. citata sentenza 231/2005.