Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Definizione delle modalità di determinazione contabile delle somme corrispondenti alla quota del 5 per mille - Disciplina, ad opera di fonte statale non regolamentare, delle modalità di richiesta del finanziamento, da parte di soggetti inclusi in apposite liste, nonché di riparto delle somme incassate - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Intervenuta assegnazione delle somme incassate ai destinatari, con irreversibile produzione degli effetti derivanti dalla disciplina denunciata - Eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura erariale per carenza di interesse al ricorso - Reiezione, stante la dimostrazione dell'intervenuta applicazione della normativa impugnata con incisione degli interessi delle Regioni ricorrenti.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse formulata sulla base del rilievo che il decreto per la ripartizione del fondo, di cui all'art. 1, comma 340, è stato emanato il 20 gennaio 2006 ed ha già esplicato i suoi effetti in modo irreversibile, essendo già avvenuta l'assegnazione delle somme. Il fatto che le norme censurate hanno già irreversibilmente prodotto i loro effetti, a séguito dell'attuazione disposta con d.P.C.m. 20 gennaio 2006, esclude che sia venuto meno l'interesse delle ricorrenti ad una decisione sul merito delle questioni.