Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Definizione delle modalità di determinazione contabile delle somme corrispondenti alla quota del 5 per mille - Disciplina, ad opera di fonte statale non regolamentare, delle modalità di richiesta del finanziamento, da parte di soggetti inclusi in apposite liste, nonché di riparto delle somme incassate - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita creazione di fondo patrimoniale statale vincolato con conseguente invasione della competenza legislativa residuale ed esorbitanza dalla fissazione di principi fondamentali in materia di competenza concorrente - Erroneo presupposto interpretativo derivante dalla omessa lettura sistematica delle disposizioni denunciate e di quelle di attuazione contenute nel d.P.C.M. n 20 gennaio 2006 - Vincolo di destinazione impresso alle quote del 5 per mille riconducibile alla volontà del contribuente e non a quella del legislatore statale - Qualificazione della disciplina denunciata come conferimento di una mera evidenza contabile alle quote incassate, che assumono la natura di provvista versata all'erario per il finanziamento di attività eticamente e socialmente meritevoli e perdono quella di entrata tributaria - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette disposizioni creerebbero e disciplinerebbero un fondo statale, alimentato da una quota pari al 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito relativo al 2005 e destinato al finanziamento: a) delle attività "sociali" svolte dalle associazioni di promozione sociale o dalle ONLUS o da associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei medesimi settori nei quali operano le ONLUS; b) delle università e degli altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria; c) delle attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti, e quindi di attività riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni. Le norme censurate, infatti, nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell'IRPEF alla scelta del contribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico-sociali indicati dal contribuente medesimo e, quindi, escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali, sicché esse non istituiscono un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica in materie di competenza legislativa regionale, ma si limitano a conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate.