Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede l'appello al pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di nuova prova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. Invero, le ordinanze di rimessione difettano di qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questioni, solo apoditticamente affermata, non precisando, in particolare, se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento.
- In relazione alla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 132, 127, 92, 91, e 6 del 2007.