Sentenza 72/2025 (ECLI:IT:COST:2025:72)
Massima numero 46804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2025;  Decisione del  25/03/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46802  46803  46805


Titolo
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo – Norme della Regione siciliana – Vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia – Prevalenza su strumenti urbanistici e regolamenti edilizi – Successiva estensione esplicita del vincolo anche ai privati, mediante novella interpretativa – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, irretroattività e riserva assoluta di legge in materia penale, certezza dei rapporti giuridici, tutela dell’affidamento, imparzialità e buon andamento, nonché del diritto, anche convenzionale, della proprietà privata – Rigetto delle questioni sollevate in via principale – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090009).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32-33, undicesimo comma, della legge n. 47 del 1985, come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui ha previsto che «restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976». Il rigetto delle questioni sollevate in via principale comporta che la sanabilità degli immobili di cui si discute nei giudizi a quibus sia irrimediabilmente esclusa, ex art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, per violazione del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, in quanto vincolo immediatamente e direttamente efficace anche nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore dell’art. 15, primo comma, lett. a), della legge reg. siciliana n. 78 del 1976. In questo senso, la decisione delle questioni subordinate non eserciterebbe alcuna influenza nella definizione delle controversie sottoposte all’esame del rimettente.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/02/1985  n. 47  art.   co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte