Sentenza 159/2025 (ECLI:IT:COST:2025:159)
Massima numero 47064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  23/06/2025;  Decisione del  23/06/2025
Deposito del 31/10/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47062  47063


Titolo
Previdenza – In genere – Esoneri contributivi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – Beneficiari – Madri lavoratrici – Applicabilità alle madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza limiti di reddito, in presenza di più figli entro determinate fasce di età (nella specie: più di tre figli per il triennio 2024-2026, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del più piccolo; ovvero due figli, per il solo 2024, fino al raggiungimento del decimo anno del più piccolo) – Estensione del beneficio alle madri lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a quelle con contratto di lavoro domestico – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza per disparità di trattamento, del divieto di discriminazione, sia diretta che indiretta, nonché dei presidi, anche unionali, posti a tutela del lavoro, della maternità e della famiglia – Impossibilità, nel giudizio costituzionale, di intervenire su una disciplina sperimentale, transitoria e oggetto di correttivi – Inammissibilità delle questioni – Invito al legislatore a una maggiore coerenza sistematica della materia, anche in ragione dei sottesi cambiamenti sociali, lavorativi e familiari. (Classif. 190001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE, all’art. 11, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE, all’art. 24 della direttiva 2004/38/CE, all’art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/98/UE e all’art. 16, par. 1, lett. a), della direttiva 2021/1883/UE, dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non estende alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a quelle con contratto di lavoro domestico l’esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto per gli anni 2024-2026 a favore delle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che siano madri di tre o più figli, sino al raggiungimento del diciottesimo anno d’età del più piccolo e, per l’anno 2024, sempre a beneficio delle medesime lavoratrici che siano madri di due figli, sino al raggiungimento del decimo anno d’età di quello più piccolo. Nonostante le disposizioni censurate presentino diverse criticità e non sia oggettivamente chiara la loro ratio, compresa la scelta delle categorie esentate, è impedito alla Corte costituzionale, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie: quanto all’omessa considerazione delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato, in generale, la tecnica della normazione temporanea e sperimentale ricade nella discrezionalità del legislatore e, fermo restando che un siffatto intervento legislativo non può, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo, ben può essere funzionale a verificare la più adeguata configurazione del beneficio attribuibile, avendo riguardo alle risorse disponibili, all’entità e ai criteri da utilizzare, quali numero dei figli, loro età, reddito; inoltre, nello specifico, il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato. Quanto all’esclusione delle lavoratrici domestiche, madri di due o più figli, rimasta al contrario immodificata, va notato che la disciplina applicabile sui contributi all’INPS è speciale, in quanto connotata da profili di peculiarità, nel calcolo, rispetto a quella concernente le altre lavoratrici dipendenti – primariamente, in ragione della natura non imprenditoriale dei datori di lavoro: ciò esclude la possibilità, per la Corte costituzionale, di uniformarla alla disciplina prevista per gli altri contratti di lavoro dipendente. I profili esaminati non esimono, a ogni modo, dal sollecitare il legislatore a dare coerenza sistematica dell’intero disegno nel cruciale percorso di sostegno alle lavoratrici madri, in un Paese in cui il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa, identificando interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità. (Precedenti: S. 75/2025 - mass. 46822; S. 111/2024 - mass. 42637; S. 262/2020 - mass. 42996; S. 187/2016 - mass. 39006).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 180

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 181

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.   allegato, clausola 4

direttiva CE  25/11/2003  n. 109  art. 11  paragrafo 1

direttiva CE  29/04/2004  n. 38  art. 24  

direttiva UE  13/12/2011  n. 98  art. 12  paragrafo 1

direttiva UE  20/10/2021  n. 1883  art. 16  paragrafo 1