Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di guida alpina - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di guida alpina - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale finisce l’attività della guida alpina in modo pressoché ripetitivo di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 6 del 1989. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, nel riprodurre i contenuti dell’atto legislativo statale, ha realizzato un’illegittima novazione della fonte, appropriandosi dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest’ultima.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 125
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 02/01/1989
n. 6
art. 2
legge 02/01/1989
n. 6
art. 3