Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, le ordinanze di rimessione difettano di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata, non precisando, in particolare, se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento.
- In relazione alla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 132, 127, 92, 91, e 6 del 2007.