Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e semilibertà - Divieto di concessione per più di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al Tribunale rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui, letto congiuntamente con l'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, prevede che il limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso ai benefici penitenziari, si applichi anche ai soggetti condannati, dichiarati recidivi reiterati, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, la sent. n. 79 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater suddetto, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.
- V. sentenza n. 79/2007.