Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/06/2007;  Decisione del  06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31421  31422  31424  31564  31565  31566  31567  31568


Titolo
'Ius superveniens' - Ininfluenza sull'applicabilità 'ratione temporis' della disposizione censurata - Esame della questione di costituzionalità a quest'ultima riferita.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione, va respinta la richiesta, formulata dalle parti private costituite e dai terzi intervenuti, ferma restando la necessità di una pronuncia sulla disposizione impugnata, di trasferire la questione di costituzionalità anche sulla disposizione dell'art. 4, comma 9, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che oggi contiene la disciplina della materia in contestazione a seguito della modifica operata, successivamente alle ordinanze di rimessione, dall'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la quale ha contemporaneamente abrogato (art. 3, comma 3, lettera b), il censurato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Infatti, indipendentemente dalla portata della nuova disposizione, le sopravvenute vicende normative non incidono sul giudizio di costituzionalità, atteso che il giudice a quo deve applicare la norma censurata, rilevante temporalmente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte