Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/06/2007;  Decisione del  06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31421  31422  31423  31564  31565  31566  31567  31568


Titolo
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, prevede per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie una deroga al principio dell'equipollenza del trattamento degli alunni nelle scuole parastatali e statali che non è irragionevole. Essa infatti: a) si collega all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato; b) risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra citato, atteso che le scuole statali - presso le quali esistono oramai tutti i precorsi formativi - sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

- Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere cautele idonee ad evitare di favorire, nella varietà di istituzioni scolastiche non statali, attività di «recupero anni scolastici» cfr. ordinanza n. 423/2002.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/10/2005  n. 226  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte