Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
06/06/2007; Decisione del
06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Titolo
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di equipollenza fra istituti privati paritari e istituti statali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di equipollenza fra istituti privati paritari e istituti statali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, violerebbe il principio del trattamento scolastico equipollente tra gli alunni delle suole non statali e quelli delle scuole statali, inteso nel senso che esso non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio rilasciato dalla scuola paritaria, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore rispetto a quella della scuola statale. Infatti, indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all'art. 33, quarto comma, Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l'ordinaria ripartizione tra le commissioni d'esame esistenti presso le scuole paritarie e statali.
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, violerebbe il principio del trattamento scolastico equipollente tra gli alunni delle suole non statali e quelli delle scuole statali, inteso nel senso che esso non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio rilasciato dalla scuola paritaria, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore rispetto a quella della scuola statale. Infatti, indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all'art. 33, quarto comma, Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l'ordinaria ripartizione tra le commissioni d'esame esistenti presso le scuole paritarie e statali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/10/2005
n. 226
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 4
Altri parametri e norme interposte