Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
06/06/2007; Decisione del
06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Titolo
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di libertà di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di libertà di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto discriminerebbe le scuole paritarie, così offuscandone la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale. Infatti, la libertà dell'iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all'art. 33, quarto comma, Cost. e, inoltre, la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto discriminerebbe le scuole paritarie, così offuscandone la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale. Infatti, la libertà dell'iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all'art. 33, quarto comma, Cost. e, inoltre, la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/10/2005
n. 226
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte