Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
06/06/2007; Decisione del
06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Titolo
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà. Infatti, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell'art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz'altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne alunno, chieda di svolgerli presso di esse.
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà. Infatti, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell'art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz'altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne alunno, chieda di svolgerli presso di esse.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/10/2005
n. 226
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte