Sentenza 220/2007 (ECLI:IT:COST:2007:220)
Massima numero 31568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/06/2007;  Decisione del  06/06/2007
Deposito del 19/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31421  31422  31423  31424  31564  31565  31566  31567


Titolo
Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà. Infatti, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell'art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz'altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne alunno, chieda di svolgerli presso di esse.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/10/2005  n. 226  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte