Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico - Beni oggetto di finanziamento 'leasing' - Applicazione della prelazione solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario - Ricorso del Governo - Disciplina non soddisfacente le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predisposto - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, limitatamente alle parole "solamente" e "non" per contrasto con gli artt. 4 e 8, numero 3, dello statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione anche in relazione all'art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione del medesimo statuto approvate con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690. Invero, fermo restando la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali, la prima parte della disposizione censurata, la quale, per le cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico oggetto di finanziamento leasing, limita la prelazione artistica al primo trasferimento del bene nella proprietà del locatore e non la prevede per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario, non soddisfa le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predisposto. L'esaurimento del rapporto di leasing, infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell'interesse pubblico alla sua tutela. Quest'ultima va garantita mantenendo l'amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l'eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in cui l'opzione del locatario realizza - anche a distanza di molti anni dal primo - un secondo trasferimento di proprietà.
- In relazione alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali, vedi sentenze nn. 51/2006 e 340/1996.
- In relazione al fondamento dell'istituto della prelazione riguardo ai beni culturali, vedi sentenza n. 269/1995.