Sentenza 222/2007 (ECLI:IT:COST:2007:222)
Massima numero 31427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 21/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31428


Titolo
Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetto parte del giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto - Insuscettibilità della pronuncia della Corte costituzionale di incidere definitivamente sul diritto dell'interveniente di agire nel giudizio comune - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nei giudizi per conflitto di attribuzione non è, di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Tale preclusione non opera quando l'atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune, in cui l'interveniente sia parte, e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo. Pertanto, è inammissibile l'intervento della parte del giudizio comune, la cui decisione è oggetto del conflitto, quando la pronuncia della Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire in quel giudizio comune.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte