Inquinamento - Norme della Regione Veneto - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione, da parte del TAR Veneto, dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti 'errores in iudicando' - Inammissibilità del conflitto sollevato.
Non è ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del Tar Veneto 21 aprile 2005, n. 1735. Il sistema delle fonti del diritto impone al giudice di accertare, prima di applicare una norma al caso concreto, se la norma sia ancora in vigore o sia stata abrogata in modo esplicito o implicito da leggi successive. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti, e si risolve in un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma. La rilevazione dell'avvenuta abrogazione della norma, che il giudice è chiamato ad applicare nel giudizio davanti a sé, inibisce al giudice stesso ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma, la quale è irrilevante in quel giudizio. Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Pertanto non può il conflitto diventare uno strumento improprio di censura degli asseriti errori in iudicando, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni, per lamentare che un giudice ha dichiarato abrogata una norma (nella specie, la legge regionale del Veneto 30 giugno 1993, n. 27).