Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.
- Per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. sentenza n. 341/2006.
- Sulla restituzione degli atti a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, v. ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74/2007.