Ordinanza 36/2023 (ECLI:IT:COST:2023:36)
Massima numero 45473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/01/2023; Decisione del
25/01/2023
Deposito del 06/03/2023; Pubblicazione in G. U. 08/03/2023
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza - In genere - Criteri di calcolo del trattamento pensionistico - Polizia di Stato - Applicazione, per il calcolo della quota retributiva, dei criteri più favorevoli previsti per il personale ad ordinamento militare, anziché di quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 190001).
Previdenza - In genere - Criteri di calcolo del trattamento pensionistico - Polizia di Stato - Applicazione, per il calcolo della quota retributiva, dei criteri più favorevoli previsti per il personale ad ordinamento militare, anziché di quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 190001).
Testo
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in composizione monocratica, per una nuova valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale ad ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia di Stato. Successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione è intervenuto l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, che investe in modo significativo il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata, poiché prevede l'applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati. Peraltro analoga questione, sollevata dallo stesso giudice a quo e riguardante il personale della Polizia penitenziaria, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 2023. (Precedente: S. 33/2023 - mass. 45423)
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in composizione monocratica, per una nuova valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale ad ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia di Stato. Successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione è intervenuto l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, che investe in modo significativo il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata, poiché prevede l'applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati. Peraltro analoga questione, sollevata dallo stesso giudice a quo e riguardante il personale della Polizia penitenziaria, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 2023. (Precedente: S. 33/2023 - mass. 45423)
Atti oggetto del giudizio
legge
01/04/1981
n. 121
art. 23
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte