Ordinanza 225/2007 (ECLI:IT:COST:2007:225)
Massima numero 31432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/06/2007; Decisione del
18/06/2007
Deposito del 21/06/2007; Pubblicazione in G. U. 27/06/2007
Massime associate alla pronuncia:
31431
Titolo
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Mancata estensione ai giovani adulti ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive, e ai conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di reddito e alloggio - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Questioni prive di rilevanza nei giudizi 'a quibus', ove non si deve fare applicazione delle norme in tema di ricongiungimento - Manifesta inammissibilità.
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Mancata estensione ai giovani adulti ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive, e ai conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di reddito e alloggio - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Questioni prive di rilevanza nei giudizi 'a quibus', ove non si deve fare applicazione delle norme in tema di ricongiungimento - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.
Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co.
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte