Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena e lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche allo straniero - Sopravvenuta modifica della norma incriminatrice impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Deve essere ordinata la restituzione degli atti ai rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione pari ad un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, nonché nella parte in cui sanziona la predetta trasgressione con la reclusione da uno a quattro anni: e invero, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la norma incriminatrice è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che, stabilendo l'inoperatività del divieto riguardo a coloro per i quali sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha cambiato, in senso restrittivo la fisionomia del comportamento delittuoso. Conseguentemente, posto che le disposizioni sul trattamento sanzionatorio presuppongono, per la relativa applicazione, un giudizio di perdurante rilievo penale delle condotte contestate, gli atti devono essere restituiti ai giudici a quibus, affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.