Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto impositivo - Esercizio abituale di attività autonomamente organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi - Assoggettamento all'imposta delle attività professionali svolte in modo autonomo ma senza organizzazione di fattori produttivi altrui - Denunciata irrazionalità nonché violazione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione e omessa identificazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione nella parte in cui, nella interpretazione recata dalla sentenza n. 156 del 2001, stabilisce il presupposto per l'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non risultando chiaramente dall'ordinanza di rimessione né le disposizioni oggetto di censura, né la domanda avanzata, e mancando la motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo.
- Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, cfr., citata, ordinanza n. 61/2007.
- Sulla mancanza di definizione del tipo di intervento richiesto alla Corte dal giudice rimettente per omessa indicazione del verso della questione di costituzionalità, cfr., citata, ordinanza n. 123/2007.