Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione - Intimazione allo straniero di lasciare il territorio entro cinque giorni - Immediata esecutività del provvedimento - Mancata previsione di un procedimento di convalida - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti fondamentali, da garantire anche allo straniero, del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomentazioni nuove - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, mediante intimazione allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza che, a differenza di quanto è stabilito per il provvedimento di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento presso un centro di permanenza, ne sia necessaria la preventiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti. E invero, come già affermato nell'ordinanza n. 280 del 2006, la previsione normativa del procedimento di convalida, in relazione ai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento presso un centro di permanenza, trova giustificazione nel fatto che essi incidono sulla libertà personale dei destinatari e sono pertanto presidiati dall'art. 13 della Costituzione. Invece, allorché l'espulsione avvenga con intimazione di allontanamento dal territorio dello Stato, tale misura incide solo sulla libertà di circolazione e non già, direttamente, sulla libertà personale del destinatario, non potendo l'autorità di polizia esercitare alcuna forma di coazione fisica, al fine di ottenere l'adempimento.