Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Impossibilità di provare l'effettiva durata della condotta antigiuridica rispetto a quella accertata - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al regime probatorio nel processo tributario per l'impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Lamentata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 7, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale,sostituendo i commi 3 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 (art. 36-bis, comma 7, lettere a) e b)), ha previsto una modalità di determinazione della sanzione sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente e caratterizzata dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo. Il medesimo decreto, inoltre, ha attribuito la competenza all'irrogazione della sanzione, non più all'Agenzia delle entrate, bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Conseguentemente, alla luce di tali sostanziali modifiche della disposizione censurata, si impone una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le ravvisate lacune dell'ordinanza di rimessione in merito alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento richiesto alla Corte.