Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Istallazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 Watt - Pubblicazione della denuncia di inizio attività - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza per la diversità di disciplina prevista per gli impianti di potenza superiore e dedotta preclusione della partecipazione al procedimento autorizzativo degli abitanti della zona - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore, in quanto non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell'impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicità, la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Infatti, l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE); inoltre, la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicità, a seconda della potenza, del tipo e della portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiché, oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione è appunto più efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicità in ragione dei parametri sopraindicati.
- Sentenze citate: n. 129 e n. 265/2006.