Terrorismo ed eversione - Nuovi benefici a favore delle vittime del terrorismo - Procedimento per il riconoscimento - Termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge che preveda un termine di decadenza per l'esercizio di un'azione giudiziale - questione proposta in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevole brevità del termine, tale da rendere di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti de quibus -, quando il giudice rimettente ometta di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l'individuazione del termine "congruo" che dovrebbe sostituire quello previsto dalla norma denunciata - nella specie, l'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo -, poiché l'eventuale accoglimento della questione sfocerebbe in una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, la quale presupporrebbe l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni della Corte costituzionale.