Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inconferenza dei parametri evocati in assenza di individuazione del nucleo essenziale della censura da parte del rimettente - Insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che attribuisce a comuni e province la possibilità di prevedere che l'occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP). (Classif. 112003).
Quando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall'art. 17, punti 8 e 9, del reg. Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, e modificato con delib. n. 12 del 2019, che stabilisce, fra l'altro, che i comuni e le province possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del petitum, perché non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente. Infine, anche i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte). (Precedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 35/2020 - mass. 42462; S. 71/2019 - mass. 40477; S. 64/2019 - mass. 40630).