Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di norma innovativa e non di interpretazione autentica - Dedotta violazione dei principi di certezza delle situazioni giuridiche e di affidamento - Esclusione - Sussistenza di contrasti interpretativi - Non fondatezza delle questioni.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999». Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, in assenza, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Peraltro, anche a volerne ammettere il carattere innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi ad affermare l'irragionevolezza della disposizione.