Sentenza 234/2007 (ECLI:IT:COST:2007:234)
Massima numero 31444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31441  31442  31443  31445  31446  31447  31448


Titolo
Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di norma innovativa e non di interpretazione autentica - Dedotta violazione dei principi di certezza delle situazioni giuridiche e di affidamento - Esclusione - Sussistenza di contrasti interpretativi - Non fondatezza delle questioni.

Testo

È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999». Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, in assenza, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Peraltro, anche a volerne ammettere il carattere innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi ad affermare l'irragionevolezza della disposizione.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 218

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte