Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Denunciata irrazionale disparità di trattamento tra personale ATA proveniente dagli enti locali e personale ATA già inserito nei ruoli dell'amministrazione statale - Differenze riferibili al fluire del tempo e alla natura transitoria della disciplina, condizionata dall'obbligo della invarianza della spesa - Non fondatezza delle questioni.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita, irrazionale disparità di trattamento tra personale ATA già inserito nei ruoli dell'amministrazione dello Stato e lavoratori dell'ATA provenienti dagli enti locali. Il fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, senza che ciò comporti una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione, e, nei due distinti comparti della scuola e degli enti locali, che vengono in rilievo, sussiste una strutturale diversità tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva, in quanto la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005 nasce dall'esigenza di armonizzare, con una normativa provvisoria di primo inquadramento, il passaggio - da attuarsi nel rispetto della regola della invarianza della spesa - del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime, ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale.