Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Denunciata irrazionale disparità di trattamento, quanto al riconoscimento delle anzianità pregresse, tra personale ATA trasferito nei ruoli dell'amministrazione statale e la generalità dei lavoratori, pubblici e privati - Disciplina rimessa alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza delle questioni.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento che, in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, esso viene a determinare, nell'ipotesi di passaggio da un settore lavorativo ad un altro, tra la generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, e lavoratori ATA trasferiti nei ruoli statali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, in base all'applicazione del principio del maturato economico. Il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, importando la riduzione ad omogeneità di elementi di per sé non omogenei, implica una scelta di coefficienti che, dovendo essere effettuata tenendo conto di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.