Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Denunciata irrazionale disparità di trattamento tra personale ATA trasferito nei ruoli dell'amministrazione statale, in relazione alla circostanza che, alla data di entrata in vigore della disposizione censurata, sia intervenuto o no un giudicato favorevole - Disciplina rimessa alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza delle questioni.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile a coloro che, alla data di entrata in vigore della norma stessa, abbiano già ottenuto un giudicato favorevole e quella applicabile a coloro che, all'epoca, ne fossero solo in attesa. Premesso che l'intangibilità del giudicato costituisce uno dei limiti che il legislatore incontra nell'emanazione di leggi con efficacia retroattiva la norma censurata, limitandosi a far salve le sole posizioni di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, fossero già titolari di un giudicato favorevole, deve ritenersi, in parte qua, espressione di discrezionalità legislativa legittimamente esercitata.