Sentenza 234/2007 (ECLI:IT:COST:2007:234)
Massima numero 31448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31441  31442  31443  31444  31445  31446  31447


Titolo
Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata compromissione della imparzialità della pubblica amministrazione ed indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Insussistenza - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della retribuzione e del diritto di proprietà - Evocazione di parametri inconferenti - Non fondatezza delle questioni.

Testo

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113 della Costituzione, sotto il profilo che, in ragione dell'esistenza di un'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 ormai assurta a diritto vivente, la norma censurata avrebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e risultando, dall'altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario nonché lesiva del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. E invero, a prescindere dalla palese inconferenza del richiamo ai parametri di cui agli artt. 36 e 42 della Costituzione, essendo la norma denunciata, per il suo contenuto, estranea alla operatività di entrambi, e dall'assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999, la disposizione impugnata non realizza alcuna compromissione né dell'imparzialità della pubblica amministrazione, né dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica. Non è infatti configurabile a favore del giudice un'esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica, che possa precludere quella spettante al legislatore.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 218

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 133

Altri parametri e norme interposte