Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata compromissione della imparzialità della pubblica amministrazione ed indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Insussistenza - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della retribuzione e del diritto di proprietà - Evocazione di parametri inconferenti - Non fondatezza delle questioni.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113 della Costituzione, sotto il profilo che, in ragione dell'esistenza di un'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 ormai assurta a diritto vivente, la norma censurata avrebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e risultando, dall'altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario nonché lesiva del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. E invero, a prescindere dalla palese inconferenza del richiamo ai parametri di cui agli artt. 36 e 42 della Costituzione, essendo la norma denunciata, per il suo contenuto, estranea alla operatività di entrambi, e dall'assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999, la disposizione impugnata non realizza alcuna compromissione né dell'imparzialità della pubblica amministrazione, né dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica. Non è infatti configurabile a favore del giudice un'esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica, che possa precludere quella spettante al legislatore.