Regione Veneto - Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri per opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Citazione in giudizio del Presidente della Regione per risarcimento dei danni conseguenti ad asserita diffamazione nei confronti di terzi - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione - Denunciata lesione delle prerogative di insindacabilità dei componenti dei Consigli regionali e delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite - Inidoneità dell'atto, non avente contenuto decisorio, a determinare un conflitto di attribuzione - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso con il quale la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli atti adottati dal Tribunale di Padova in un giudizio civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti del Presidente della Regione. Va premesso che è atto idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione quello, imputabile allo Stato o alla Regione, che «sia dotato di efficacia e rilevanza esterna» o che, se preparatorio o non definitivo, rechi già in sé requisiti minimi di lesività e sia rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima», l'attività processuale priva di contenuto decisorio, svolta da un giudice ordinario, nel corso di un giudizio civile, instaurato - su citazione del preteso danneggiato - nei confronti del Presidente della Regione per il risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, pronunciate nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, non menoma le prerogative di insindacabilità delle opinioni dei componenti del Consiglio regionale, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. Né può ritenersi che alla decisione della Giunta regionale di sollevare conflitto di attribuzione consegua effetto inibitorio dell'attività giurisdizionale, poiché ciò postulerebbe l'applicabilità anche ai consiglieri regionali della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sulla base di un'interpretazione estensiva o analogica, la quale non è consentita, da un canto, dal preciso tenore letterale del testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 Cost. e alla carica di parlamentare, e non è, dunque, suscettivo di ampliamento, dall'altro, dal carattere eccezionale, quindi preclusivo dell'analogia, della medesima legge, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale.