Ordinanza 38/2023 (ECLI:IT:COST:2023:38)
Massima numero 45345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/02/2023;  Decisione del  06/02/2023
Deposito del 09/03/2023; Pubblicazione in G. U. 15/03/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norme della Regione Siciliana aventi ad oggetto le politiche di accoglienza ed inclusione, nell'ambito della gestione del fenomeno migratorio). (Classif. 111012).

Testo

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 232/22 - mass. 45102; O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44451; O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647; O. 244/18 - mass. 40603; O. 60/18 - mass. 39946; O. 55/18 - mass. 39933).


(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. a e b, e terzo, Cost., - degli artt. 3, comma 2, lett. c e d, 6, 7, comma 2, lett. d, 13 e 14, comma 3, lett. a, della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021, che, nell'ambito della gestione del fenomeno migratorio favorisce politiche di accoglienza ed inclusione, prevedendo la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantendo omogeneità e pari opportunità di accesso alle prestazioni offerte, analizzando e monitorando il fenomeno, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione; promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni private operanti in tale ambito; prevede l'adozione di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, in base al quale la giunta regionale approva il programma annuale e la regione promuove l'azione dei comuni nella materia oggetto della legge; istituisce l'elenco dei mediatori culturali, prevedendone requisiti e modalità di iscrizione; dispone, infine, l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute delle persone assistite, monitorando la situazione sanitaria e gli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche. La rinuncia al ricorso è motivata dalla satisfattiva modifica delle norme impugnate e dalla loro mancata applicazione nel periodo di vigenza).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 3  co. 2

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 3  co. 2

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 6  co. 

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 7  co. 2

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 13  co. 

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 20  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23