Sentenza 237/2007 (ECLI:IT:COST:2007:237)
Massima numero 31452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
18/06/2007; Decisione del
18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Limitazione della disciplina alla emergenza rifiuti nella Regione Campania - Esclusione - Portata generale della disciplina stessa - Sussistenza.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Limitazione della disciplina alla emergenza rifiuti nella Regione Campania - Esclusione - Portata generale della disciplina stessa - Sussistenza.
Testo
Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, pur se inseriti formalmente in un articolo del decreto-legge n. 245 del 2005 espressamente riferito all'emergenza rifiuti della Regione Campania, debbono ritenersi dettati per tutte le situazioni di emergenza in qualunque Regione esse si manifestino.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/11/2005
n. 245
art. 3
co. 2
decreto-legge
30/11/2005
n. 245
art. 3
co. 2
decreto-legge
30/11/2005
n. 245
art. 3
co. 2
legge di conversione
27/01/2006
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte