Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata disparità di trattamento tra destinatari dei provvedimenti adottati dagli organi governativi o dai commissari delegati nelle situazioni di emergenza, efficaci nell'ambito di una Regione e destinatari di provvedimenti aventi il medesimo ambito di efficacia, adottati da organi esponenziali di enti territoriali regionali o 'sub' regionali - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter). Proprio a causa dell'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992, deve escludersi la omogeneità delle situazioni poste a raffronto - quella dei «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una Regione, e quella dei destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali» -, tanto più che i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte.