Sentenza 237/2007 (ECLI:IT:COST:2007:237)
Massima numero 31454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31451  31452  31453  31455  31456  31457  31458  31459  31460  31461  31462


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione dell'art. 3 Cost., per essere detta competenza limitata alle sole impugnazioni concernenti ordinanze e provvedimenti commissariali e non estesa ai decreti governativi dichiarativi dello stato di emergenza - Estensione della competenza anche alla impugnazione di tali atti - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per il fatto che la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio riguarderebbe le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non anche i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza. La semplice lettera della norma, infatti, consente di ritenere sottoposta alla competenza di quel Tribunale anche l'impugnativa dei provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito territoriale di efficacia, attesa, tra l'altro, la loro natura di atti presupposti.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

legge di conversione  27/01/2006  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte