Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Fondamento della disciplina censurata rinvenibile nel particolare regime che connota le situazioni di emergenza, che richiedono anche l'adozione di misure di carattere ultraregionale - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza. Premesso che spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la disciplina processuale censurata trova la propria ragion d'essere nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze nn. 189/1992, 206/2004 e 341/2006.
- Sui limiti all'esercizio dei poteri di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, v. le citate sentenze nn. 418/1992, 127/1995, 284/2006.