Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per la prevista declinatoria della competenza con sentenza succintamente motivata 'ex' art. 26 legge n. 1034 del 1971 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza del richiamo del peculiare regime processuale di cui agli artt. 23-bis e 26 della citata legge n. 1034 del 1971. La previsione di forme celeri per la definizione delle controversie amministrative non può infatti considerarsi, di per sé, costituzionalmente illegittima, risultando, nella specie, assicurato il rispetto di alcuni valori processuali, tra cui, in primo luogo, l'integrità del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della sentenza da adottare.
- Sulla esclusione della illegittimità costituzionale di norme che prevedono l'abbreviazione dei termini, v. la citata sentenza n. 427/1999.