Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 125 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter). L'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa, e dunque non viola l'art. 125 Cost.; tanto più quando esistono ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa.
- In senso conforme, v. la citata sentenza n. 189/1992.