Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del diritto di azione, del principio della ragionevole durata del processo e della tutela giurisdizionale avverso atti della pubblica amministrazione - Insussistenza di gravi ostacoli al conseguimento della tutela giurisdizionale, la cui disciplina spetta al legislatore - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter). Non ricorre, infatti, una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. né una condizione in cui la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione risulta oltremodo difficoltosa, essendo comunque rimessa al legislatore ordinario la regolamentazione dei modi e dell'efficacia di detta tutela, mentre le censure di violazione dell'art. 111 Cost. non sono dotate di una propria autonomia rispetto all'ipotizzata violazione dell'art. 125 Cost.
- Sulla violazione del diritto di difesa allorquando l'esercizio sia sostanzialmente impedito, v. la citata sentenza n. 266/2006.
- Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni che stabiliscono l'estinzione ope legis di procedimenti giurisdizionali pendenti, v. la citata sentenza n. 123/1987.
- Sull'ambito della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 100/1987.