Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli "affari concernenti la Regione", in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Insussistenza, in considerazione della portata della evocata norma statutaria - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter). Premesso che l'art. 23 dello statuto siciliano stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la Regione: le norme censurate non violano detto parametro, esprimendo esse una scelta di organizzazione processuale rispetto alla quale non è necessariamente incompatibile la previsione, come nella specie, di concentrare presso un unico giudice controversie pur sempre connotate da specifici profili d'interesse generale.
- Sulla portata dell'art. 23 dello Statuto regionale siciliano, v,. le citate sentenze nn. 189/1992 e 316/2004.
- Sulla sussistenza di specifici profili di interesse generale quale elemento per la concentrazione presso un unico giudice di determinate controversie, v. le citate sentenze nn. 8/1956, 26/1961, 4/1977, 201/1987 e 127/1995.