Sentenza 237/2007 (ECLI:IT:COST:2007:237)
Massima numero 31459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31451  31452  31453  31454  31455  31456  31457  31458  31460  31461  31462


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli "affari concernenti la Regione", in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Insussistenza, in considerazione della portata della evocata norma statutaria - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis) e la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter). Premesso che l'art. 23 dello statuto siciliano stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la Regione: le norme censurate non violano detto parametro, esprimendo esse una scelta di organizzazione processuale rispetto alla quale non è necessariamente incompatibile la previsione, come nella specie, di concentrare presso un unico giudice controversie pur sempre connotate da specifici profili d'interesse generale.

- Sulla portata dell'art. 23 dello Statuto regionale siciliano, v,. le citate sentenze nn. 189/1992 e 316/2004.

- Sulla sussistenza di specifici profili di interesse generale quale elemento per la concentrazione presso un unico giudice di determinate controversie, v. le citate sentenze nn. 8/1956, 26/1961, 4/1977, 201/1987 e 127/1995.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

legge di conversione  27/01/2006  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 23

Altri parametri e norme interposte