Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio del giudice naturale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), e anche nei procedimenti in corso (comma 2-quater). Deve infatti escludersi che siano in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, gli interventi legislativi modificativi della competenza aventi incidenza anche sui processi in corso.
- Sulla nozione di giudice naturale precostituito per legge, v. le citate sentenze nn. 29/1958, 72/1976, 460/1994 e 41/2006.
- Sulla incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge di discipline transitorie modificative della competenza, applicabili anche ai procedimenti in corso, v. le citate sentenze nn. 56/1967, 72/1976 e 207/1987.