Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai "consequenziali provvedimenti commissariali" - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio, contenuto nello statuto della Regione Siciliana, di attribuzione della competenza sugli "affari concernenti la Regione", in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei «consequenziali provvedimenti commissariali». La scelta del legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.