Sentenza 237/2007 (ECLI:IT:COST:2007:237)
Massima numero 31461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31451  31452  31453  31454  31455  31456  31457  31458  31459  31460  31462


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai "consequenziali provvedimenti commissariali" - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio, contenuto nello statuto della Regione Siciliana, di attribuzione della competenza sugli "affari concernenti la Regione", in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei «consequenziali provvedimenti commissariali». La scelta del legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2005  n. 245  art. 3  co. 2

legge di conversione  27/01/2006  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 125

statuto regione Sicilia  art. 23

Altri parametri e norme interposte