Straniero - Immigrazione - Violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) disposte dal questore (nel caso di specie: obbligo di firma) - Previsione di una multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché dell'ammenda nella misura inferiore ritenuta congrua - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa nonché dei principi di proporzionalità e gradualità della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 245003).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Livorno in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede la multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché l'ammenda e nella misura inferiore ritenuta congrua. Nel denunciare la manifesta eccessività del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per la violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (nella specie: l'obbligo di firma), il rimettente indica come tertia comparationis l'art. 14, comma 5-ter, t.u. immigrazione e l'art. 650 cod. pen. La prima di tali fattispecie commina tuttavia una sanzione meno elevata nel massimo (15.000 euro) ma più gravosa, addirittura doppia, nel minimo (6.000 euro), il che comporterebbe, ove la questione fosse accolta, un aggravamento del vizio prospettato. La contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non costituisce invece idoneo tertium comparationis rispetto alle disposizioni del citato t.u. che sanzionano violazioni dello straniero sottoposto ad espulsione per la particolare rilevanza del bene giuridico da esse tutelato (controllo e gestione dei flussi migratori); la richiesta di sostituire all'attuale trattamento solo la pena pecuniaria si risolve inoltre nella creazione di una cornice edittale del tutto nuova, non riconducibile ad alcuna soluzione "costituzionalmente adeguata". Dalla eterogeneità dell'art. 650 cod. pen. discende l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento al diritto di difesa per la mancata possibilità di accesso all'oblazione, che deriva dalla configurazione della fattispecie in esame come delitto anziché come contravvenzione. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44716; S. 28/2022 - 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; O. 52/2008 - mass. 32179; O. 354/2007 - mass. 31746; O. 167/2007 - mass. 31299; S. 22/2007 - mass. 30978).