Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Applicabilità delle norme anche ai processi in corso - Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest'ultimo - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, del principio del giusto processo e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Applicazione, quanto alla efficacia delle misure cautelari già concesse, di una regola già presente nel sistema - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quater, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in quanto estende l'applicabilità della nuova disciplina della competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Il previsto meccanismo di translatio iudicii, infatti, non rappresenta, né comporta un «grave ostacolo» all'esercizio del diritto di difesa, né determina la designazione del giudice compiuta a posteriori «in relazione ad una determinata controversia», mentre la previsione che l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso, ribadisce una regola già presente nel sistema e trova la propria giustificazione per l'esigenza di chiarire che se, ordinariamente, il giudice abilitato a revocare o modificare il provvedimento cautelare è quello che lo ha adottato, nei casi oggetto dei giudizi a quibus - attesa la sopravvenuta declaratoria di incompetenza da parte dei Tribunali inizialmente aditi - tale potestà decisoria non può che essere esercitata dal giudice divenuto successivamente competente.