Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina attraverso fonte legislativa ordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la riserva di Statuto prevista dalla Costituzione - Difetto di idonea motivazione in ordine all'applicabilità del parametro evocato alle Regioni ad autonomia speciale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 123, quarto comma, Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il ricorrente, infatti, ha omesso di illustrare le ragioni a sostegno della applicabilità, ad una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 123, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10, della legge cost. n. 3 del 2001, «mediante la valutazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce alla potestà legislativa primaria della Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, n. 1-bis). Infatti, gli spazi di maggiore autonomia introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione debbono essere apprezzati con esclusivo riguardo alle competenze regionali, e non già a quelle relative agli enti locali.
- In senso analogo, v. sentenze n. 175 e n. 370/2006.