Sentenza 238/2007 (ECLI:IT:COST:2007:238)
Massima numero 31464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31463  31465  31466  31467  31468  31469


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autonomia e funzioni dei Comuni e delle Province - Attribuzione delle funzioni attinenti ad aree sovracomunali agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) costituiti da associazioni intercomunali e unioni di comuni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza imposti alla potestà legislativa regionale in materia di "enti locali" nonché asserita lesione del canone dell' "armonia con la Costituzione" per violazione delle funzioni fondamentali e di quelle proprie delle Province - Carenza argomentativa in ordine all'applicazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione in luogo di quelle dello Statuto speciale - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevate in riferimento all'art. 4, n. 1-bis, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell' "armonia con la Costituzione", ed agli artt. 117, secondo comma, lettera p), 114, secondo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Invero, nel ricorso si omette qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni per cui in una Regione ad autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del Titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo di quelle ricavabili dallo statuto speciale, in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, n. 1-bis, e 59), e vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (art. 8).

- In senso analogo, v., ex plurimis, citate, sentenze n. 391 e n. 175/2006.

- Sulla sussistenza della competenza regionale, nei limiti staturiamente stabiliti, in materia di ordinamento degli enti locali, pur dopo la riforma del Titolo V della Costituzione v., citata, sentenza n. 48/2003.

- Sull'interpretazione dell'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel senso che esso conferma che «per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità», v., citata, sentenza n. 236/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 8  co. 5

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 9  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 17  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 20  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 25  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte