Sentenza 238/2007 (ECLI:IT:COST:2007:238)
Massima numero 31465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31463  31464  31466  31467  31468  31469


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autonomia e funzioni dei Comuni e delle Province - Attribuzione delle funzioni attinenti ad aree sovracomunali agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) costituiti da associazioni intercomunali e unioni di comuni anzichè alle Province - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Censura sommaria ed oscura - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1-bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo Statuto speciale ed all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. La censura, infatti, è formulata in maniera del tutto sommaria ed oscura.

- In relazione all'inammissibilità di censure formulate in maniera sommaria, v., ex plurimis, citate, sentenze n. 105/2007, n. 391 e n. 248/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 59

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 2